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Below is a style guide for all the layout content, including: headings, paragraphs, typography, color scheme, buttons and links.

Headings and paragraphs

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AI Act Policy

1. SCOPO DELLA POLICY
Winnerdoor® utilizza strumenti digitali, software di elaborazione grafica e, quando appropriato, sistemi di intelligenza artificiale come supporto alla progettazione, alla creatività e alla comunicazione. La presente AI Act Policy descrive pubblicamente i principi adottati da Winnerdoor per la creazione, elaborazione, revisione e pubblicazione di immagini, video e testi realizzati anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La policy disciplina in particolare:
- la distinzione tra Realizzazioni e Visual Concept;
- l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella produzione di immagini e contenuti;
- la valutazione della possibile natura di deepfake ai sensi dell’AI Act;
- gli eventuali obblighi di disclosure relativi all’AI;
- la revisione umana dei testi;
- la gestione dei claim tecnici;
- la comunicazione commerciale;
- i branded content e le collaborazioni con creator e influencer;
- l’utilizzo dei contenuti sui diversi social network;
- il contributo creativo umano e il copyright;
- la tutela dei prodotti, del design e del marchio Winnerdoor®;
- la riserva dei diritti per Text and Data Mining;
- la formazione e la supervisione umana.
La policy tiene conto del Regolamento (UE) 2024/1689, noto come Artificial Intelligence Act o AI Act, delle Guidelines della Commissione europea sull’articolo 50 pubblicate nel luglio 2026, del Code of Practice on Transparency of AI-generated Content e delle norme italiane applicabili. Gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act si applicano dal 2 agosto 2026.

2. PRINCIPIO GENERALE WINNERDOOR
Per Winnerdoor l’intelligenza artificiale è uno strumento. Non sostituisce:
- il prodotto;
- il progetto;
- la selezione creativa;
- la direzione artistica;
- la post-produzione;
- la verifica tecnica;
- il controllo editoriale;
- la responsabilità della pubblicazione.
La scelta del contenuto da pubblicare e la relativa responsabilità rimangono umane e aziendali. Winnerdoor non considera automaticamente “contenuto AI da etichettare” qualsiasi contenuto nella cui produzione sia stato utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale. Ogni eventuale obbligo di disclosure viene valutato sulla base della normativa applicabile e della natura concreta del contenuto.

3. RUOLO DI WINNERDOOR AI SENSI DELL’AI ACT
Quando Winnerdoor utilizza professionalmente sistemi di intelligenza artificiale forniti da terzi sotto la propria autorità, opera normalmente come “deployer” ai sensi dell’AI Act. Il deployer deve essere distinto dal “provider”, cioè il soggetto che sviluppa, fornisce o immette sul mercato il sistema di intelligenza artificiale. La distinzione è importante perché l’articolo 50 attribuisce obblighi differenti ai provider dei sistemi AI e ai soggetti che utilizzano tali sistemi professionalmente. Quando dipendenti o altre persone utilizzano strumenti AI per conto di Winnerdoor sotto la responsabilità dell’organizzazione, tali attività vengono gestite nell’ambito delle procedure aziendali applicabili.

4. TRE LIVELLI DI TRASPARENZA DISTINTI
Winnerdoor distingue tre questioni che non devono essere confuse tra loro.
A. NATURA EDITORIALE DEL CONTENUTO
Il contenuto può essere:
- una Realizzazione;
- un Visual Concept;
- un contenuto informativo o tecnico;
- altra tipologia di comunicazione.
B. TRASPARENZA RELATIVA ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Si valuta separatamente se il contenuto richieda una disclosure ai sensi dell’AI Act o di altre regole applicabili.
C. NATURA COMMERCIALE O BRANDED CONTENT
Si valuta separatamente se il contenuto costituisca comunicazione commerciale, advertising, branded content, endorsement, sponsorizzazione o collaborazione con un soggetto terzo. Le indicazioni “Visual Concept”, “AI” e “ADV/Pubblicità” hanno quindi significati differenti e non sono intercambiabili. “Visual Concept” descrive la natura progettuale del contenuto. Una disclosure AI informa sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale quando previsto.“ADV”, “Pubblicità”, “Sponsorizzato da…” o strumenti equivalenti identificano invece la natura commerciale di una collaborazione o promozione quando tale disclosure è richiesta.

5. NON TUTTI I CONTENUTI REALIZZATI CON AI DEVONO ESSERE ETICHETTATI
La presenza dell’AI nel processo produttivo non comporta automaticamente l’obbligo di apporre diciture come:
“AI generated”;
“generato con AI”;
“creato con intelligenza artificiale”.
Per i deployer, uno dei principali obblighi di disclosure dell’articolo 50, paragrafo 4, riguarda immagini, audio o video generati o manipolati mediante AI che costituiscono un “deepfake”. L’obbligo deve quindi essere valutato sulla base della fattispecie concreta e non della semplice presenza di uno strumento AI nel workflow.

6. CHE COS’È UN DEEPFAKE AI SENSI DELL’AI ACT
La nozione di deepfake prevista dall’AI Act non riguarda soltanto volti o persone. Può riguardare contenuti generati o manipolati mediante AI che assomigliano a:
- persone;
- oggetti;
- luoghi;
- entità;
- eventi;
esistenti o plausibilmente esistenti e che possono apparire falsamente autentici o veritieri. Secondo le Guidelines della Commissione europea, la valutazione richiede la presenza cumulativa di elementi relativi:
1. a un elevato grado di somiglianza con il soggetto simulato;
2. all’esistenza, possibile esistenza o plausibilità del soggetto o della situazione rappresentata;
3. alla capacità del contenuto di apparire falsamente autentico o veritiero, inducendo potenzialmente in errore circa la propria autenticità.

7. COME WINNERDOOR VALUTA L’APPARENZA DI AUTENTICITÀ
Non esiste nell’AI Act:
- una percentuale ufficiale di realismo;
- una soglia tecnica di fotorealismo;
- un numero minimo di persone che devono poter essere ingannate;
- una classificazione basata sull’età;
- un “AI score” che stabilisca automaticamente la presenza di un deepfake.
Winnerdoor adotta pertanto una valutazione contestuale. Vengono considerati, in funzione del caso:
- il grado di realismo;
- il messaggio sostanziale comunicato;
- la caption o il testo associato;
- la categoria editoriale;
- il canale di diffusione;
- il contesto nel quale il contenuto viene presentato;
- il pubblico previsto e ragionevolmente prevedibile;
- le aspettative di tale pubblico;
- l’eventuale possibilità che il contenuto venga interpretato come documentazione di un fatto o di una installazione realmente esistente.
La capacità di riconoscere tecnicamente gli artefatti tipici di un’immagine generata mediante AI non costituisce da sola il criterio decisivo. La domanda principale è se il contenuto, nel suo contesto concreto, possa essere ragionevolmente interpretato come autentica documentazione di una realtà che invece è stata generata o sostanzialmente manipolata.

8. REALISMO E VALORE DOCUMENTALE SONO CONCETTI DIFFERENTI
Un contenuto può avere un elevato livello di realismo senza avere natura documentale. Sono esempi tipici:
- rendering architettonici;
- visualizzazioni progettuali;
- immagini pubblicitarie;
- concept creativi;
- composizioni digitali;
- immagini di prodotto contestualizzate in ambienti progettuali.
Il carattere realistico di un’immagine non comporta automaticamente che il pubblico si aspetti di trovarsi di fronte alla fotografia di una specifica installazione realmente realizzata. Per questo Winnerdoor distingue chiaramente tra Realizzazioni e Visual Concept.

9. REALIZZAZIONI WINNERDOOR
Con “Realizzazione” Winnerdoor identifica un contenuto presentato come documentazione di un progetto, di un luogo o di una installazione effettivamente esistente. Una fotografia di una Realizzazione può essere sottoposta a normali interventi di editing e post-produzione senza perdere la propria natura documentale, purché tali interventi non alterino sostanzialmente il significato o la realtà rappresentata. Possono rientrare, a seconda del caso, nello standard editing:
- correzione del colore;
- esposizione;
- luminosità;
- contrasto;
- crop;
- riduzione del rumore;
- sharpening;
- correzioni tecniche;
- conversione del formato;
- compressione;
- ottimizzazione della risoluzione;
- altre operazioni tecniche che non trasformano sostanzialmente la scena.
Winnerdoor evita di presentare come “Realizzazione”, “Installazione”, “Casa del cliente”, “Progetto realizzato” o espressioni equivalenti un’ambientazione che non rappresenta effettivamente quanto dichiarato.

10. VISUAL CONCEPT WINNERDOOR
Con “Visual Concept” Winnerdoor identifica una visualizzazione progettuale, creativa o pubblicitaria utilizzata per mostrare come un prodotto Winnerdoor® possa dialogare con un determinato linguaggio architettonico. Un Visual Concept può essere realizzato combinando, in misura variabile:
- intelligenza artificiale generativa;
- rendering;
- fotografia;
- immagini proprietarie;
- immagini del prodotto;
- compositing digitale;
- fotoinserimento;
- modellazione;
- Photoshop o software equivalenti;
- interventi prospettici;
- ricostruzione di luci e ombre;
- riflessi;
- materiali;
- texture;
- color grading;
- ritocco;
- post-produzione.
Il Visual Concept rappresenta una possibile contestualizzazione del prodotto. Salvo espressa indicazione contraria, non deve essere interpretato come documentazione fotografica di una specifica abitazione o di una specifica installazione realmente eseguita.

11. PRODOTTO REALE E AMBIENTAZIONE PROGETTUALE
La natura digitale, sintetica o progettuale dell’ambientazione non implica automaticamente che il prodotto rappresentato sia virtuale o inesistente. Salvo diversa indicazione, i modelli identificati come Winnerdoor® all’interno dei Visual Concept corrispondono a prodotti o soluzioni appartenenti all’offerta o al patrimonio progettuale Winnerdoor. La qualificazione “Visual Concept” riguarda quindi la possibile contestualizzazione architettonica del prodotto e non equivale all’affermazione che la porta rappresentata sia generata o inesistente. Quando un visual viene utilizzato per illustrare caratteristiche specifiche del prodotto, configurazioni, colori, finiture o prestazioni devono essere verificati rispetto alla documentazione applicabile.

12. “VISUAL CONCEPT” NON È UNA DISCLOSURE AI
La dicitura “Visual Concept” costituisce una classificazione editoriale Winnerdoor. Non sostituisce un eventuale obbligo di disclosure previsto dall’articolo 50 dell’AI Act. Se un contenuto soddisfa i requisiti previsti per la disclosure di un deepfake, Winnerdoor adotta anche una comunicazione idonea a rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato mediante AI. La classificazione “Visual Concept” può tuttavia essere rilevante nella valutazione contestuale della percezione del contenuto, perché informa il pubblico che l’immagine ha natura progettuale e non necessariamente documentale.

13. QUANDO WINNERDOOR UTILIZZA UNA DISCLOSURE AI
Quando la normativa richiede una disclosure AI, Winnerdoor adotta una formula chiara, appropriata al contenuto e percepibile al momento previsto dalla legge. A seconda della fattispecie possono essere utilizzate espressioni quali:
- “Immagine generata con AI”;
- “Immagine parzialmente modificata con AI”;
- “Ambientazione generata con AI”;
- “Contenuto generato o modificato con AI”;
- altra formulazione equivalente e comprensibile.
Quando l’articolo 50(4) è applicabile, la disclosure deve essere fornita al più tardi alla prima esposizione in modo chiaro, distinguibile e percepibile. Winnerdoor non fa affidamento esclusivamente su informazioni nascoste nei metadati quando è richiesta una comunicazione percepibile direttamente dal pubblico.

14. CONTENUTI ARTISTICI, CREATIVI, FITTIZI O ANALOGHI
L’AI Act contempla una modalità di disclosure adattata ai casi nei quali un contenuto deepfake faccia parte di un’opera evidentemente artistica, creativa, satirica, fittizia o analoga. In tali circostanze, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, l’informazione può essere fornita in modo appropriato senza compromettere inutilmente la visualizzazione o il godimento dell’opera. La natura creativa o pubblicitaria di un contenuto non costituisce tuttavia un’esenzione automatica. Winnerdoor continua a valutare il contenuto nel contesto concreto.

15. ICONE EUROPEE PER I CONTENUTI AI
La Commissione europea ha reso disponibili icone destinate a facilitare l’identificazione di contenuti:
- AI;
- Fully AI-Generated;
- Partially AI-Modified.
L’utilizzo di tali icone non costituisce un obbligo generale per qualsiasi contenuto AI-assisted. Il loro utilizzo è facoltativo per i soggetti che non siano vincolati a specifiche condizioni di adesione al relativo Code of Practice. Winnerdoor valuta caso per caso se utilizzare tali icone o altre formule di disclosure appropriate.

16. PROVIDER, MARCATURE TECNICHE E CONTENT CREDENTIALS
Gli obblighi tecnici imposti ai provider dei sistemi AI devono essere distinti dagli eventuali obblighi di disclosure del deployer. Alcuni strumenti possono incorporare:
- marcature leggibili automaticamente;
- metadati di provenienza;
- Content Credentials;
- standard C2PA;
- altri sistemi di tracciabilità.
Winnerdoor può mantenerli quando disponibili e compatibili con il normale processo produttivo .La presenza di una marcatura tecnica non determina automaticamente che il contenuto costituisca un deepfake. Allo stesso modo, quando una disclosure visibile è legalmente richiesta, la sola marcatura tecnica non è necessariamente sufficiente.

17. TESTI REALIZZATI CON IL SUPPORTO DELL’AI
Winnerdoor può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per supportare:
- brainstorming;
- ideazione;
- prima bozza;
- riorganizzazione;
- sintesi;
- traduzione;
- revisione stilistica;
- sviluppo di caption;
- contenuti editoriali;
- contenuti commerciali.
L’utilizzo dell’AI nella fase di scrittura non determina automaticamente l’obbligo di indicare pubblicamente che il testo è stato generato con AI.L’articolo 50(4) disciplina in particolare il testo generato o manipolato mediante AI e pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

18. REVISIONE UMANA DEI TESTI
I testi Winnerdoor prodotti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale vengono sottoposti a controllo editoriale umano prima della pubblicazione. Quando necessario, la revisione deve essere sostanziale e non meramente formale. Il revisore deve poter:
- comprendere il contenuto;
- valutarne il significato;
- modificarlo;
- integrarlo;
- verificare affermazioni e dati;
- verificare fonti;
- correggere errori;
- eliminare claim non dimostrabili;
- respingere il testo;
- autorizzarne la pubblicazione.
Un semplice controllo ortografico o grammaticale non costituisce, da solo, un controllo editoriale sostanziale. Quando ricorrono una vera revisione umana o un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale, l’AI Act prevede l’eccezione specifica relativa alla disclosure dei testi su questioni di interesse pubblico. Winnerdoor mantiene la responsabilità editoriale dei contenuti pubblicati sui propri canali ufficiali.

19. CLAIM TECNICI, SICUREZZA, PRESTAZIONI E SOSTENIBILITÀ
L’intelligenza artificiale non viene utilizzata come fonte autonoma per certificare le caratteristiche tecniche di un prodotto Winnerdoor. Quando un contenuto contiene informazioni relative a:
- sicurezza;
- classi antieffrazione;
- RC2, RC3, RC4 o classificazioni equivalenti;
- prestazioni termiche;
- valori Ud;
- isolamento;
- abbattimento acustico;
- resistenza;
- dimensioni;
- certificazioni;
- materiali;
- riciclabilità;
- sostenibilità;
- efficienza energetica;
- altre prestazioni tecniche;
le affermazioni devono essere verificate, quando applicabile, rispetto a schede tecniche, certificazioni, test report, documentazione ufficiale o altre fonti idonee. L’AI può assistere nella redazione ma non sostituisce tale verifica.

20. COMUNICAZIONE COMMERCIALE E AI: DUE OBBLIGHI DIFFERENTI
La trasparenza relativa alla natura commerciale di un contenuto è distinta dalla trasparenza relativa all’AI. Un contenuto può essere:
- commerciale ma non AI-generated;
- AI-assisted ma non branded content;
- contemporaneamente commerciale, Visual Concept e AI-generated;
- una collaborazione commerciale con un creator e non contenere alcun elemento AI.
Winnerdoor valuta quindi separatamente:
1. la natura editoriale del contenuto;
2. l’eventuale obbligo di disclosure AI;
3. l’eventuale natura pubblicitaria, promozionale o sponsorizzata;
4. gli strumenti richiesti dalla piattaforma sulla quale il contenuto viene pubblicato.

21. CONTENUTI BRANDIZZATI E COLLABORAZIONI CON CREATOR O INFLUENCER
Quando un creator, influencer, publisher o altro soggetto pubblica un contenuto relativo a Winnerdoor nell’ambito di un rapporto che prevede un pagamento, un prodotto, un servizio, un beneficio, un’affiliazione, una commissione o altra utilità in cambio della visibilità del brand, il contenuto può costituire branded content o comunicazione commerciale. In tali casi Winnerdoor richiede che la natura commerciale sia resa immediatamente riconoscibile secondo:
- la normativa applicabile;
- le regole delle autorità competenti;
- il Regolamento Digital Chart IAP quando applicabile;
- le regole specifiche della piattaforma utilizzata.
A seconda del caso possono essere utilizzate diciture chiare quali:
- “Pubblicità”;
- “Advertising”;
- “ADV”;
- “ADV Winnerdoor®”;
- “Sponsorizzato da Winnerdoor®”;
- “Promosso da Winnerdoor®”;
- formule equivalenti non ambigue. La formula “in collaborazione con” o “in partnership con” non viene considerata automaticamente equivalente a una chiara disclosure pubblicitaria quando esiste un rapporto di committenza.

22. POSIZIONE DELLA DISCLOSURE NELLE COLLABORAZIONI COMMERCIALI
Quando una disclosure commerciale è necessaria, deve essere immediatamente riconoscibile. Per le collaborazioni con influencer o creator soggette alle relative regole, Winnerdoor richiede in particolare, quando applicabile:
- indicazione all’inizio della caption o comunque prima del comando “altro/more”;
- hashtag di disclosure, se utilizzati, collocati in posizione immediatamente visibile;
- disclosure in sovrimpressione nei video;
- disclosure su ogni Story o clip promozionale rilevante;
- utilizzo degli strumenti nativi della piattaforma quando richiesto.
Gli strumenti nativi quali “Paid partnership” o “Contenuti brandizzati” possono essere necessari in base alle regole della piattaforma, ma non vengono automaticamente considerati sostitutivi di ulteriori disclosure testuali quando queste sono richieste dalla normativa o dalle regole applicabili.

23. INSTAGRAM E META
Il normale contenuto pubblicato dal profilo ufficiale Winnerdoor per presentare i propri prodotti non costituisce automaticamente “branded content” ai sensi delle regole Meta soltanto perché ha finalità commerciale. Meta definisce normalmente branded content il contenuto di un creator o publisher influenzato da un business partner nell’ambito di uno scambio di valore. Quando Winnerdoor collabora con creator o publisher in tali condizioni, vengono utilizzati, quando richiesti, gli strumenti Meta dedicati alle partnership commerciali, inclusa l’etichetta “Paid partnership”. La presenza di un’etichetta Meta relativa all’AI, ai Content Credentials o ad altre informazioni tecniche è distinta dalla valutazione giuridica effettuata ai sensi dell’articolo 50 dell’AI Act. Winnerdoor può quindi applicare contemporaneamente, quando necessario:
- “Visual Concept” per indicare la natura progettuale;
- una disclosure AI quando richiesta;
- una disclosure commerciale o Paid Partnership quando esiste una collaborazione commerciale.

24. TIKTOK
TikTok adotta proprie regole di piattaforma sulla divulgazione dei contenuti commerciali. In base alle regole TikTok applicabili alla data di questa policy, quando un contenuto promuove un brand, un prodotto o un servizio deve essere utilizzata l’impostazione di divulgazione dei contenuti commerciali prevista dalla piattaforma. Questa regola comprende anche la promozione della propria attività. Pertanto, quando Winnerdoor pubblica su TikTok un contenuto che promuove direttamente Winnerdoor o un prodotto Winnerdoor, viene utilizzata l’impostazione prevista dalla piattaforma per identificare il contenuto come “Contenuto promozionale” o denominazione equivalente. Quando un creator promuove Winnerdoor per conto dell’azienda nell’ambito di un rapporto commerciale, viene utilizzata la classificazione prevista per i branded content o “Paid partnership”, oltre alle ulteriori disclosure eventualmente richieste dalla normativa applicabile. Le regole TikTok sulla natura commerciale del contenuto sono distinte dagli obblighi AI dell’articolo 50.

25. ADVERTISING E CONTENUTI SPONSORIZZATI
Le campagne pubblicitarie possono raggiungere utenti che non conoscono il linguaggio editoriale Winnerdoor e che visualizzano il contenuto fuori dal contesto complessivo del profilo o del sito. Per questo motivo Winnerdoor può adottare una maggiore contestualizzazione per:
- advertising Meta;
- advertising TikTok;
- display advertising;
- materiali diffusi da rivenditori;
- contenuti forniti a terzi;
- contenuti distribuiti al di fuori dei canali proprietari.
Quando appropriato, un Visual Concept destinato a circolare autonomamente può riportare direttamente la dicitura “Visual Concept”. Quando ricorrono gli obblighi dell’AI Act, la disclosure AI viene aggiunta separatamente. Quando ricorrono obblighi pubblicitari o di partnership, viene aggiunta anche la relativa disclosure commerciale.

26. NESSUNA FALSA TESTIMONIANZA O FALSA REALIZZAZIONE
Winnerdoor non utilizza deliberatamente sistemi di intelligenza artificiale per presentare come autentico ciò che non lo è. In particolare, Winnerdoor evita di creare o presentare falsamente come reali:
- testimonianze di clienti inesistenti;
- recensioni mai rilasciate;
- false installazioni presentate come realmente effettuate;
- falsi case history;
- false certificazioni;
- false prestazioni;
- dichiarazioni attribuite a professionisti che non le hanno effettuate;
- falsi endorsement;
- falsi articoli giornalistici;
- falsi testimonial.
Questa regola vale indipendentemente dall’eventuale presenza di un obbligo specifico di disclosure AI.

27. PERSONE REALI E PERSONE SINTETICHE
I contenuti AI che rappresentano persone reali o apparentemente reali richiedono particolare attenzione. Winnerdoor evita di presentare una persona sintetica come se fosse:
- un cliente reale;
- un testimonial reale;
- un architetto reale;
- un progettista reale;
- un installatore reale;
- un collaboratore reale;
- un rappresentante Winnerdoor;
quando ciò non corrisponde alla realtà. Quando vengono utilizzate immagini di persone reali restano applicabili le norme relative al diritto all’immagine, alla protezione dei dati personali e agli altri diritti della persona.

28. AI E COPYRIGHT SONO DISCIPLINE DIFFERENTI
Gli obblighi di trasparenza dell’AI Act e la tutela tramite diritto d’autore sono questioni distinte. La presenza di una disclosure AI non implica automaticamente la perdita o la rinuncia ai diritti eventualmente esistenti sugli elementi creativi del contenuto. Allo stesso modo, l’assenza di un obbligo di disclosure AI non comporta automaticamente che l’intero contenuto sia protetto dal diritto d’autore. La tutela deve essere valutata secondo le regole specifiche della proprietà intellettuale.

29. CONTRIBUTO CREATIVO UMANO E DIRITTO D’AUTORE
La legge italiana sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno umano di carattere creativo. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge italiana n. 132/2025, la tutela può riguardare anche opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale quando costituiscono risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Nel processo creativo Winnerdoor possono assumere particolare rilevanza attività umane quali:
- ideazione;
- direzione creativa;
- selezione degli output;
- scelta dell’ambientazione;
- scelta del prodotto;
- composizione;
- fotoinserimento;
- modifica dell’architettura;
- adattamento prospettico;
- interventi sui materiali;
- gestione di luci e ombre;
- riflessi;
- ritocco;
- eliminazione o inserimento di elementi;
- color grading;
- compositing;
- post-produzione;
- finalizzazione grafica.
Operazioni esclusivamente tecniche come conversione del formato o semplice aumento della risoluzione non costituiscono, da sole, il contributo creativo determinante.

30. PORTATA DEL COPYRIGHT WINNERDOOR
Winnerdoor non afferma che qualsiasi output prodotto automaticamente da un sistema AI sia necessariamente protetto integralmente dal diritto d’autore. La tutela dipende dalla natura concreta del contenuto e dal contributo creativo umano. Nei limiti previsti dalla normativa applicabile possono essere tutelati, autonomamente o in combinazione:
- fotografie originali;
- elaborazioni creative;
- composizioni;
- specifiche scelte creative;
- elementi grafici;
- testi;
- marchi;
- design;
- disegni e modelli;
- file proprietari;
- altri asset di proprietà intellettuale.
Winnerdoor non rivendica diritti su elementi appartenenti a terzi o su elementi che non possano essere oggetto di esclusiva.

31. DESIGN, MODELLI E MARCHIO WINNERDOOR®
Il design dei prodotti Winnerdoor, il marchio Winnerdoor®, i file originali, la documentazione tecnica e gli altri asset aziendali sono distinti dall’ambientazione all’interno della quale vengono rappresentati. Tali elementi possono beneficiare di autonome forme di protezione, tra cui:
- diritto d’autore;
- marchio;
- disegni e modelli;
- diritti contrattuali;
- altre forme di proprietà intellettuale applicabili.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare o elaborare un’ambientazione non modifica automaticamente la titolarità dei diritti esistenti sul prodotto, sul marchio o sugli asset Winnerdoor utilizzati nel contenuto.

32. RISERVA DEI DIRITTI E TEXT AND DATA MINING
Nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, Winnerdoor si riserva espressamente i diritti sui contenuti presenti sui propri siti e canali, incluse immagini, fotografie, Visual Concept, testi, disegni, contenuti grafici, documentazione e altri materiali protetti. In particolare, salvo autorizzazione o diversa previsione inderogabile di legge, Winnerdoor riserva i diritti relativi alle riproduzioni ed estrazioni per Text and Data Mining sui propri contenuti, comprese le attività funzionali allo sviluppo o all’addestramento commerciale di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Per i contenuti disponibili pubblicamente online, Winnerdoor può accompagnare tale riserva con strumenti machine-readable, metadati, termini e condizioni o altre soluzioni tecnicamente idonee. Restano ferme le eccezioni inderogabili previste dalla normativa applicabile, incluse quelle relative alla ricerca scientifica quando ne ricorrono i presupposti.

33. CONTENUTI E DIRITTI DI TERZI
Winnerdoor mira a utilizzare nei propri processi materiali proprietari, autorizzati o comunque utilizzabili sulla base di un valido titolo. Gli strumenti AI non devono essere impiegati deliberatamente per:
- appropriarsi di immagini protette di terzi;
- riprodurre marchi altrui senza titolo;
- presentare prodotti di concorrenti come Winnerdoor;
- imitare intenzionalmente materiale protetto in violazione dei diritti altrui;
- utilizzare immagini di persone reali senza le autorizzazioni necessarie.
Eventuali elementi indesiderati generati dai sistemi AI vengono valutati durante il processo di revisione e post-produzione.

34. DATI, RISERVATEZZA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI AI
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve essere compatibile con gli obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e alla tutela delle informazioni aziendali. Informazioni confidenziali, dati personali non necessari, credenziali, documenti riservati, progetti non pubblici e altri dati sensibili per l’attività aziendale non devono essere caricati su strumenti AI in modo non autorizzato. L’utilizzo dell’AI nel marketing non modifica gli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle regole interne di riservatezza.

35. AI LITERACY
Winnerdoor promuove un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale da parte delle persone che utilizzano tali strumenti per conto dell’azienda. In funzione delle attività svolte, la formazione e le procedure interne possono comprendere:
- capacità e limiti degli strumenti AI;
- rischio di errori e allucinazioni;
- verifica delle informazioni;
- trasparenza;
- proprietà intellettuale;
- protezione dei dati;
- sicurezza delle informazioni;
- claim tecnici;
- contenuti sintetici;
- branded content;
- regole delle piattaforme;
- revisione umana;
- responsabilità della pubblicazione.
Winnerdoor adotta misure proporzionate alla propria attività per favorire un livello adeguato di AI literacy, in coerenza con l’articolo 4 dell’AI Act.

36. SUPERVISIONE UMANA
Winnerdoor non considera il sistema AI il soggetto responsabile del contenuto pubblicato.Il processo può comprendere:
ideazione → utilizzo eventuale dell’AI → selezione → elaborazione → verifica → revisione → approvazione → pubblicazione.
Il livello di controllo è proporzionato al contenuto. Un contenuto puramente estetico può richiedere verifiche differenti rispetto a un contenuto relativo a certificazioni, sicurezza, prestazioni tecniche o sostenibilità.

37. ARCHIVIAZIONE E TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO CREATIVO
Per contenuti significativi, campagne, cataloghi o materiali strategici, Winnerdoor può conservare documentazione relativa al processo di produzione, come:
- output iniziali;
- file originali;
- file Photoshop o equivalenti;
- livelli di lavorazione;
- versioni intermedie;
- immagini del prodotto;
- file finali;
- indicazione degli strumenti utilizzati;
- informazioni sulla revisione;
- approvazione finale.La conservazione può contribuire a documentare il processo creativo, la responsabilità editoriale e il contributo umano.

38. CONTENUTI CREATI PRIMA DEL 2 AGOSTO 2026
Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act si applicano dal 2 agosto 2026. La presente policy viene applicata prioritariamente ai contenuti pubblicati o ripubblicati nell’ambito temporale in cui tali obblighi risultano applicabili. Winnerdoor può applicare volontariamente i propri criteri di trasparenza anche a contenuti precedenti quando ciò risulti utile per chiarezza o coerenza editoriale.

39. CODE OF PRACTICE ON TRANSPARENCY OF AI-GENERATED CONTENT
Nel giugno 2026 è stata pubblicata la versione finale del Code of Practice on Transparency of AI-generated Content. Il Codice costituisce uno strumento volontario destinato a supportare l’applicazione degli obblighi di marcatura e disclosure previsti dall’articolo 50. Winnerdoor può valutare nel tempo l’adozione delle pratiche rilevanti per la propria attività e l’opportunità di un’eventuale adesione formale.

40. AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DELLE PIATTAFORME
Le piattaforme digitali possono modificare nel tempo:
- classificazioni;
- etichette;
- strumenti di disclosure;
- regole sui branded content;
- strumenti AI;
- Content Credentials;
- requisiti per gli account business;
- regole relative all’advertising.
Winnerdoor verifica periodicamente le regole applicabili alle piattaforme utilizzate. In caso di differenza tra regole di piattaforma e obblighi normativi, vengono rispettati entrambi i livelli quando applicabili.

41. EVOLUZIONE DELLA POLICY
La disciplina relativa all’intelligenza artificiale, ai contenuti commerciali digitali e alla proprietà intellettuale è in evoluzione. Winnerdoor può aggiornare la presente policy per tenere conto di:
- modifiche dell’AI Act o della normativa nazionale;
- nuove Guidelines della Commissione europea;
- decisioni e orientamenti delle autorità competenti;
- aggiornamenti del Code of Practice;
- evoluzione delle regole Meta, Instagram, TikTok o altre piattaforme;
- modifiche delle regole sull’influencer marketing;
- evoluzioni relative a copyright e Text and Data Mining;
- nuove tecnologie per generazione, marcatura e identificazione dei contenuti.
La versione e la data dell’ultimo aggiornamento sono indicate alla fine della pagina.

42. RIFERIMENTI NORMATIVI E ISTITUZIONALI PRINCIPALI
La presente policy è predisposta tenendo in considerazione, tra gli altri:- Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act, in particolare articoli 3, 4 e 50;
- Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems, Commissione europea, 20 luglio 2026;
- Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, versione finale giugno 2026;
- EU Icons for labelling AI-generated content, Commissione europea;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, come successivamente modificata;
- Direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al Text and Data Mining;
- normativa italiana applicabile in materia di comunicazioni commerciali e tutela dei consumatori;
- Regolamento Digital Chart dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, quando applicabile;
- Linee guida, Codice di condotta e FAQ AGCOM in materia di influencer, quando applicabili;
- regole applicabili delle piattaforme digitali utilizzate da Winnerdoor.

43. CONTATTI
Per richieste relative:
- alla presente AI Act Policy;
- all’utilizzo dei contenuti Winnerdoor®;
- alla proprietà intellettuale;
- a un Visual Concept;
- alla natura di un contenuto pubblicato;
- a richieste di autorizzazione all’utilizzo di immagini o altri materiali;
è possibile contattare Winnerdoor attraverso i recapiti ufficiali presenti sul sito www.winnerdoor.it.

44. NOTA FINALE
La presente pagina descrive la policy pubblica e il metodo adottato da Winnerdoor®. La qualificazione giuridica di un singolo contenuto dipende dalle circostanze concrete, dal contesto di utilizzo e dalla normativa applicabile al momento della pubblicazione.
La policy non costituisce pertanto una dichiarazione secondo cui ogni contenuto Winnerdoor ricade o non ricade automaticamente in una specifica fattispecie dell’AI Act.

ULTIMO AGGIORNAMENTO
31 agosto 2026
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Style Guide

Below is a style guide for all the layout content, including: headings, paragraphs, typography, color scheme, buttons and links.

Headings and paragraphs

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

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Buttons and links
Colors
Black
#22201d
Orange
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Grey
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